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Normativa

Terremoto dell’Irpinia e la controversia dei prefabbricati

Febbraio 8, 2023

È il 23 novembre 1980 quando la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale vengono colpite da un terremoto con magnitudo 6.9 della Scala Mercalli. È conosciuto come il terremoto dell’Irpinia ed è stato la causa non solo di crolli e lesioni, ma anche di morti tra adulti, giovani e bambini. A 42 anni dal tragico evento alcuni detentori di prefabbricati allestiti per l’emergenza, assegnati a loro dal Comune di Pescopagano che li aveva acquistati con fondi statali, hanno richiesto il trasferimento gratuito della proprietà degli alloggi in favore dei rispettivi occupanti ai sensi dell’art. 21 bis del Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244. La domanda a quel tempo venne accolta in primo grado ma respinta successivamente in appello.

La Corte di Cassazione che è stata chiamata a dirimere la controversia ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale in modo tale che venga valutata la dubbia legittimità dell’art. 21bis, comma 1, d.l. n. 244 in riferimento alla parte che non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati acquistati dai comuni. Tale articolo viene sospettato di illegittimità costituzionale in quanto prevede che gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata siano ceduti a titolo gratuito in proprietà insieme alle parti comuni a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione. Tuttavia la Corte d’Appello rigettò la domanda in quanto i prefabbricati non erano stati costruiti dallo Stato, bensì acquistati dai comuni.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è espressa favorevole a sostenere che l’espressione “alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato” comprenderebbe anche le ipotesi di costruzioni prefabbricate realizzate “in regime di concessione di costruzione ma con finanziamento a totale carico dello Stato e persino realizzate in regime di mero finanziamento a totale carico dello Stato a favore di enti minori diversi realizzatori”.

Di immediata risposta è la Corte di Cassazione, la quale continua ad affermare che l’art. 21bis, in stretta aderenza al dettato normativa, non sarebbe estensibile ad altre ipotesi inclusa quella degli alloggi acquistati dai comuni.

La parola finale spetta alla Corte Costituzionale e noi rimaniamo in attesa.

Le normative in oggetto e altre normative nel campo dell’edilizia saranno ampiamente affrontate durante la prossima edizione del SED, in programma a Caserta dall’11 al 13 maggio 2023.

SED 2024: COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO